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Agli imprenditori del bingo viene infatto richiesta la fideiussione bancaria di tale importo, che comporta all'imprenditore l'immobilizzazione dell'intera cifra a fronte dell'eventuale escussione. Condizione improponibile per la maggioranza delle sale italiane secondo le associazioni di categoria, e ora anche secondo il Tar Lazio, ingiustificata: secondo il Tribunale infatti "sussistono i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato, in quanto le ragioni dell'Erario sono sufficientemente tutelate, allo stato, dalla garanzia prestata dalla ricorrente".
In sostanza, prevalgono i principi di ragionevolezza auspicati dalle associazioni durante la "battaglia" contro le fideiussione, per i quali la garanzia richiesta è riferita ad una attività che oggi non prevede la possibilità che le sale bingo si possano indebitare con lo Stato, e soprattutto perché le cartelle vengono pagate preventivamente al Ministero. Ma la presentazione di una fideiussione di € 516.000 viene domandata ai concessionari del bingo anche per il rinnovo delle concessioni, ormai tutte in dirittura di arrivo, essendo il gioco del bingo diventato operativo a partire dal 2001 e la durata del titolo autorizzatorio è fissata a sei anni. Il risultato di tale disposizione del TAR Lazio è che potrebbero essere considerate valide anche le garanzie finanziarie, senza bisogno di dover ricorrere alle banche o assicurazione, con il conseguente immobilizzo di denaro.