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La Commissione Europea ha presentato un ricorso contro la Spagna alla Corte di Giustizia Europea. La Commissione ritiene che mantenendo in vigore una normativa tributaria che tassa i redditi provenienti da tutte le lotterie, i giochi e le scommesse organizzati fuori dal Regno di Spagna, mentre i redditi provenienti da determinante lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna sono esenti dall'imposta sul reddito, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 49 CE e 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Motivi e principali argomenti
In base alla normativa spagnola, sono esenti dall'imposta sul reddito i premi provenienti dalle lotterie e dalle scommesse organizzate dall'entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado e dagli organi e dagli enti delle Comunità autonome, così come dalle estrazioni organizzate dalla Croce Rossa spagnola e dall'Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli. Tuttavia, i redditi provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati da altri organismi nazionali e stranieri, compresi quelli stabiliti in paesi membri dell'UE o dello SEE, si sommano alla base imponibile e sono sottoposti ad aliquote d'imposta progressive.
La Commissione richiama in particolare le sentenze Lindman e Safir, e ricorda che, secondo la giurisprudenza, le attività di organizzazione di lotterie devono essere considerate attività di "servizi", ai sensi del Trattato. Parimenti secondo la giurisprudenza, l'art. 49 CE vieta qualsiasi restrizione e qualsiasi ostacolo alla libera prestazione di servizi, anche se applicati indistintamente a prestatori di servizi nazionali e di altri Stati membri, ed esclude l'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia per effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto a quella puramente interna a uno Stato membro. Viste le particolarità del settore del gioco, la giurisprudenza ammette talune restrizioni da parte degli Stati membri, sempre che si dimostri l'adeguatezza e la proporzionalità della misura, così come l'assenza di carattere discriminatorio della stessa.
La Commissione ritiene la normativa spagnola discriminatoria in quanto l'esenzione è riservata a taluni enti che essa determina in maniera precisa, mentre sono esclusi da detto beneficio gli enti di altri Stati membri dello stesso tipo o che perseguono gli stessi obiettivi degli enti spagnoli contemplati nella norma sull'esenzione. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui le autorità spagnole avessero dimostrato nell'ambito del procedimento di infrazione che la normativa controversa costituisce una misura adeguata e proporzionata rispetto al dichiarato obiettivo di tutela del consumatore e dell'ordine sociale, dimostrazione che non è avvenuta, la normativa in questione non potrebbe in ogni caso considerarsi compatibile con il diritto comunitario poiché essa è comunque discriminatoria.